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L’art. 2 della Legge n. 108 del 1996 prevede che “il Ministero del Tesoro, sentito l’Ufficio Italiano Cambi e la Banca d’Italia stabilisce trimestralmente i tasso soglia usurari per categoria di finanziamento”
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In base all’art. 644, 5° comma del codice penale “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni (*), delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse (solo) quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”
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(*) commissioni di massimo scoperto, spese di istruttoria (veloce), spese fisse di chiusura, spese per ogni operazione, spese assicurative, spese di revisione del fido e interessi anatocistici, etc.
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L’USURA BANCARIA può essere :
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OGGETTIVA = s’intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento
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SOGGETTIVA = in presenza di interessi che non superano il limite stabilito dalla legge, ma ricorre una di queste due circostanze :
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1. condizioni di difficoltà economico o finanziaria della parte che accetta di pagare o paga il corrispettivo usurario
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2. interessi comunque sproporzionati rispetto al capitale prestato
(Decreto Legge n. 70 del 2011, c.d. “decreto sviluppo”)
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USURA BANCARIA = le conseguenze PENALI
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In base al’art. 644 del codice penale, riscritto dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108) :
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“Chiunque, fuori dei casi previsti dall’art. 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da € 3.098,74 a € 15.493,71”;
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Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale
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USURA BANCARIA = le conseguenze CIVILI
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L’art. 1815, 2° comma, codice civile prevede espressamente che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi“
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PRESCRIZIONE
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a. l’azione civile promossa dal cliente nei confronti della banca per far valere la nullità delle clausole del contratto di finanziamento che conducono all’usura è imprescrittibile (cfr. art. 1422 codice civile)
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b. l’azione di ripetizione dell’indebito si prescrive nel termine di 10 anni (dalla data di liquidazione e conseguente estinzione del contratto) (cfr. art. 2033 codice civile e Cass.Civ., SS.UU. sent. n. 24428 del 2/12/2010)
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USURA CONTRATTUALIZZATA (su Mutui e Leasing)
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L’art. 1, D.L. 29/12/2000, n. 394, convertito in Legge n. 24/2001 prevede che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, 2° comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualsiasi titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”
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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 350/2013 e, successivamente, la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 342/2013, hanno ribadito che “il calcolo del tasso di usura va fatto sommando tutte le somme pattuite, promesse o concordate (compreso anche il tasso di mora e tutte le spese sostenute dalla parte mutuataria) … la conseguente violazione dell’art. 1815, 2° comma del codice civile è la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito
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LE CONSEGUENZE NEI RAPPORTI CON LA BANCA MUTUATARIA
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1. In caso di contratto CHIUSO il cliente :
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a. avrà diritto a recuperare tutti gli interessi versati oltre alla rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo .
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2. In caso di contratto in CORSO di AMMORTAMENTO il cliente :
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a. potrà rinegoziare le rate mensili del piano di ammortamento decurtando dalla quota capitale gli interessi (non dovuti perchè pattuiti in virtù di una clausola nulla)
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b. potrà contrastare giudizialmente anche attività esecutive già messe in atto da parte della banca (precetti, aste, pignoramenti, etc.)
COME SUPPORTARE E TUTELARE I CLIENTI DA :
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ANOMALIE BANCARIE : anatocismo e usura su c/c, mutui e leasing);
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IRREGOLARITA’ FISCALI: su atti impositivi (cartelle esattoriali);
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ANOMALIE FINANZIARIE: su derivati e swap
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La maggior parte delle società di consulenza specializzate in materia bancaria presenti sul territorio nazionale offrono un servizio di pre-analisi, o analisi preliminare, talvolta anche GRATUITO.
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All’esito di questa pre-analisi il cliente potrà valutare se procedere con l’elaborazione di una CTP e cioè di una consulenza di parte; in pratica una perizia econometrica.