di Marcello G. Pastrengo 11-2004
(su: https://www.altalex.com/documents/news/2013/11/11/nullita-dei-contratti-d-acquisto-di-obbligazioni-argentine)
“IL SOLDATINO HA SCONFITTO IL CARRO ARMATO“
ovvero
“Nullità dei contratti d’acquisto di obbligazioni argentine”
ovvero
“Tutto quello che avreste dovuto sapere e che non vi è stato detto dalla vostra banca prima di farvi acquistare le obbligazioni ARGENTINE”
La sentenza n. 614 del 18 marzo 2004, anche se ha accolto solo parzialmente le richieste avanzate dagli attori, rappresenta il primo passo della giustizia civile verso quei risparmiatori che, pur essendo tutelati in maniera significativa dalle norme di diritto bancario e finanziario emanate negli ultimi anni, sono stati depredati, in tutto o in parte, dei loro risparmi, in alcuni casi di quelli di tutta una vita di sacrifici.
Se il singolo cittadino/risparmiatore si è sempre sentito un po’ Davide contro Golia oppure come un soldatino contro un carro armato nello “sfidare” l’inespugnabile potere delle Banche, ebbene il Tribunale di Mantova – così come aveva già fatto quello di Savona (1) e come farà poi anche quello di Bari (2) – ha sentenziato, finalmente, che il carro armato delle banche ha le armi quantomeno spuntate .
LA SITUAZIONE ARGENTINA
Ma cosa è realmente accaduto in Argentina ?
Com’è a tutti noto l’Argentina ha dichiarato l’insolvenza del suo debito estero .
L’Argentina ha iniziato, senza raggiungere alcun risultato, una serie di negoziati finalizzati al raggiungimento di una effettiva riduzione del servizio degli interessi, finchè non potrà effettuare pagamenti degli oneri sul debito domestico .
Si attende da tempo la definizione di un nuovo accordo con il Fondo Monetario Internazionale, da tale accordo dal quale partirà la vera e propria rinegoziazione del debito, questa sarà dura e complessa, ma da Dubai, lo scorso settembre, sono uscite notizie sconfortanti : l’Argentina è intenzionata a restituire ai risparmiatori non più del 25% di quanto hanno versato e, per di più, in tempi molto lunghi e senza gli interesse maturati negli ultimi due-tre anni .
Anzi, il 5 gennaio scorso ( 2004 ) pare che il neo-Presidente della Repubblica Argentina Néstor Kirckner abbia confermato la volontà di versare ai risparmiatori non più del 3-4 % .
Ma il vero pericolo è un altro : l’Argentina, l’unico Paese del Cono Sud al quale sono stati negati nuovi crediti, è completamente isolata dalla comunità internazionale . Con la prospettiva, poi, di nuovi attacchi terroristici sembra inevitabile che la crisi argentina diventi l’ultima delle priorità dell’amministrazione Bush .
In questo contesto, prima delle presente sentenza e di quelle citate, non appariva per nulla rosea la situazione degli oltre 450.000 piccoli investitori italiani che hanno investito i loro risparmi, tutti o in parte, acquistando mediamente oltre 38.000 €uro ciascuno di bond argentini, con un danno per la nostra economia pari all’ 1 % del PIL .
Molti dei detti investitori sono sicuramente degli ex Bot-people, “orfani” dei rendimenti a doppia cifra dei Titoli di Stato Italiani, che hanno ricercato rendimenti più elevati, dimenticando ( ma erano gli “esperti” che avrebbero dovuto dirglielo ) di considerare l’altra componente fondamentale di ogni investimento : il rischio.
In un mercato efficiente, infatti, tutte le volte che si cerca un rendimento più “interessante” di quello dei Bot, il relativo investimento comporta una rischiosità crescente; per questo non si deve mai perdere di vista un altro aspetto molto importante : la diversificazione .
La crisi argentina non è arrivata qual fulmine a ciel sereno !
La crisi argentina è il risultato, anzi “l’epilogo”, “delle riforme economiche attuate a partire dal marzo 1991 attraverso un programma di provvedimenti (denominato “plan de convertibilidad”) tendenti a ristabilire il funzionamento dell’economia dopo un decennio caratterizzato da una profonda instabilità ed incertezza, sfociato in un’area iperinflazione” 3
Il debito estero è passato da 70.000 milioni di US$ del 1991 a oltre 140.000 milioni del 2001.
Il deficit finanziario che ne è derivato è stato sempre finanziato attraverso il ricorso a maggior indebitamento. Lo squilibrio delle finanze pubbliche è stato, quindi, finanziato con una continua emissione di titoli : da oltre 5-6.000 milioni di dollari all’anno nel triennio 1993-1995, ad oltre 13-14.000 milioni di dollari all’anno tra il 1997 e il 2000 .
Questi ed altri fattori erano tutti ben noti alle banche italiane (… e alla Consob … ) ?!?
La sentenza del Tribunale di Mantova
L’eccezione di incapacità a testimoniare del teste dipendente della Banca
Il Tribunale di Mantova ha risolto, preliminarmente, respingendola ed argomentando tale decisione, la questione relativa all’incapacità a testimoniare del teste M., dipendente della Banca, tempestivamente eccepita ex art. 246 c.p.c. dalla difesa degli attori .
Invero è a tutti noto che anche secondo la più diffusa interpretazione, i soggetti che sono incapaci a testimoniare ex art. 246 c.p.c. sono tutti coloro che potrebbero intervenire in causa a qualsiasi titolo, ossia coloro che potrebbero spiegare intervento volontario (principale, adesivo, litisconsortile) o che potrebbero essere chiamati in causa per ordine del giudice o su iniziativa delle parti .
Così come è noto che ciò che rileva è la possibile legittimazione formale ad essere parte nel processo, ossia quell’interesse che legittimerebbe il possibile intervento in causa del teste; mentre non rilevano gli interessi di mero fatto che il teste potrebbe avere nella causa, ad esempio in conseguenza di rapporti economici, di lavoro o di parentela con una delle parti .
Interessi, questi ultimi, che come correttamente ha fatto rilevare il giudice di Mantova, possono essere presi in considerazione al fine di valutare la credibilità e l’attendibilità della deposizione testimoniale, atteso che un qualsiasi dipendente può essere influenzato in molti modi dal suo datore di lavoro .
Ma la questione non è di poco conto e merita un approfondimento, giacchè il Giudice non precisa, in sentenza, chi è il teste M. e che ruolo e/o che mansioni svolga all’interno dell’istituto bancario di appartenenza .
Va da sé che differenti sono le ipotesi se si tratti di un dipendente – funzionario o dirigente – che opera all’interno della filiale ove il cliente ha consegnato la proposta di acquisto dei famigerati titoli argentini, come direttore, vice direttore o semplice addetto con mansioni di sportellista oppure se si tratti del responsabile del settore finanza e titoli ovvero del responsabile della funzione di vigilanza interna della Banca ( funzione che normalmente viene assegnata ai dirigenti e funzionari dell’Ufficio Ispettorato ) .
Nel primo caso è difatti comprovato anche ex art. 1, secondo comma, lett. e) del d.lgs. n. 385/93 “Testo unico in materia bancaria e creditizia” ed art. 3, secondo comma, lett. e) Reg. Consob n. 11522/98 citato che : “ … le dipendenze sono sedi sprovviste di personalità giuridica … “ e che, pertanto, gli sportelisti, il vice direttore ed il direttore delle filiali, spesso privi di poteri di rappresentanza contrattuale esterna ( specie se impiegati o quadri ), non possono eseguire direttamente, né in proprio, né per conto del cliente, né per conto della Banca alcuna delle operazioni di borsa che i clienti propongono alla Banca/Intermediario autorizzato/abilitato, mediante semplice consegna ad una qualsiasi filiale, rimanendo esclusa ogni loro possibilità di essere chiamati in garanzia dalla Banca per le operazioni di cui si discute .
La loro funzione rimane quella di svolgere attività di consulenza alla clientela e di svolgere la semplice attività di raccolta delle proposte di negoziazione della clientela, da inviare poi alla competente funzione aziendale per la loro esecuzione, tramite negoziazione in proprio o mediante invio a SIM esterne convenzionate o mediante invio alla Borsa .
Diverso è invece il caso del responsabile del settore Finanza-Titoli e del responsabile della funzione di vigilanza interna sulle operazioni di borsa – funzione che è stata introdotta dagli artt. 56 e 57 del regolamento Consob n. 11522/98 – i quali, risultano essere i veri ed unici responsabili dell’esecuzione e delle relative attività di controllo, propedeutiche e successive, di tutte le proposte di borsa ricevute dalla clientela e trasmesse loro dalle strutture periferiche .
Tali soggetti, sono infatti muniti di poteri contrattuali esterni con delibere ad hoc del Consiglio di Amministrazione della Banca e nominativamente indicati sia nella “domanda di autorizzazione all’esercizio dei servizi d’investimento” a firma del legale rappresentante, trasmessa alla Consob ed alla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 30 settembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, sia nelle “segnalazioni periodiche di vigilanza” trasmesse annualmente dalla banca ai suddetti organi di controllo ai sensi della delibera Consob n. 12191 del 10 novembre 1999, sia nelle “convenzioni” scritte tra Banca e S.I.M. esterne ( in quei casi in cui la banca non sia abilitata ad operare direttamente sui mercati gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. ) .
Essi, agendo come longa manus dell’intermediario autorizzato, a tutti gli effetti di legge, al contrario di quanto ha precisato il Tribunale di Mantova, sono suscettivi di essere chiamati in garanzia dall’istituto di credito, essendo titolari di un rapporto diretto che li legittimerebbe a partecipare al giudizio promosso dai clienti, in quanto l’esito, di per sé, sarebbe idoneo ad arrecare ad essi un pregiudizio e, quindi, una eventuale eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. posta nei loro confronti andrebbe risolta favorevolmente .
La condotta della Banca
Il giudice di Mantova ha detto che le banche non sono in grado di difendersi da questo semplice addebito : che cioè era ad esse ben noto il continuo aggravarsi della situazione argentina che ha determinato tre fasi in cui si sono verificati i maggiori movimenti negativi delle quotazioni dei bond ; ossia luglio, novembre e dicembre 2001 .
E’ difatti di palmare evidenza che sia l’ABI, sia le banche associate, così come le SIM, la Consob e la Banca d’Italia fossero state informate – ma non ne hanno mai informato i propri clienti – del fatto che le principali società di “rating” (4), Moody’s e Standard & Poor’s, hanno via via abbassato il giudizio da B1 (20.8.2000), – fatto che imponeva già alle banche a vendere i bond soltanto a clienti con comprovata (per iscritto) alta propensione al rischio, a BB (15-9-2000), B (8-5-2001), B- (12-7-2001), CCC+ (9-10-2001) .
Entrambe le agenzie di “valutazione” hanno dunque proceduto ad una serie continua di downgrading (5), rivedendo ripetutamente in senso negativo il loro giudizio di affidabilità ad onorare gli impegni da parte dello stato argentino, fino al default a fine anno .
Anche il c.t.u. nella causa di cui si tratta ha bene evidenziato il trend costantemente negativo delle valutazioni che Moody’s e/o Standard & Poor’s hanno attribuito ai titoli in questione .
Tali giudizi negativi, infatti, indicavano che titoli già considerati speculativi, in cui cioè il debitore mantiene la capacità di onorare i propri impegni, ma condizioni avverse di mercato potrebbero incidere negativamente sulla stessa, sono diventati titoli ad altissimo rischio, emessi da un debitore ad alto rischio di insolvenza, nel senso che, ove le condizioni di mercato fossero ulteriormente peggiorate, come è accaduto, quasi sicuramente non sarebbe stato più in grado di onorare i propri impegni .
Il giudice ha dunque deciso che le banche sono responsabili di aver celato, al momento della sottoscrizione dei bond e nei mesi successivi, l’altissimo rischio al quale i risparmiatori stavano andando incontro.
Quali regole avrebbero dovuto osservare le banche e quali sono state riconosciute come violate anche dal Magistrato di prime cure ?
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Nella prestazione dei servizi d’investimento e accessori gli intermediari finanziari devono innanzitutto adeguare la loro condotta ai criteri generali previsti dal codice civile, e cioè hanno l’obbligo sia di comportarsi secondo le regole di correttezza ex art. 1175 c.c., sia di adempiere l’obbligazione con la diligenza richiesta relativa alla particolare natura dell’attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c. .
Ma l’insufficienza delle norme di diritto comune a disciplinare tutti gli aspetti inerenti al comportamento degli operatori nell’esercizio dei servizi di investimento e dei servizi accessori ha indotto il legislatore ad intervenire, plasmando un corpo di regole specifiche volte a definire lo standard di comportamento degli intermediari .
REGOLE GENERALI INTRODOTTE DAL TESTO UNICO FINANZIARIO
Il Testo Unico Finanziaro ha ampliato le disposizioni di carattere generale del nostro ordinamento giuridico introducendo nuovi obblighi e doveri (6).
Gli intermediari autorizzati devono, in primo luogo :
1. comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza ;
2. agire sempre nell’interesse degli investitori e dell’integrità del mercato ;
3. acquisire le informazioni necessarie dai clienti ;
4. operare in modi che i clienti siano sempre adeguatamente informati ;
5. organizzarsi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitti d’interessi ;
6. disporre di risorse e procedure anche di controllo interno idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi ;
7. svolgere una gestione indipendente, sana e prudente ;
8. adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati .
V’è qui da aggiungere che l’applicazione delle regole di condotta alla prestazione dei servizi d’investimento e dei servizi accessori, come ad esempio la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, da pare dei soggetti abilitati/intermediari autorizzati è giustificata dalla considerazione della superiore capacità di attrazione del pubblico di cui questi godono in ragione di riserva di attività (7) .
OBBLIGHI GENERALI DI CORRETTEZZA, DILIGENZA, TRASPARENZA
Si tratta dei principi generali introdotti dall’art. 21 del Tuif o Tuf, che vengono ulteriormente esaltati dall’ art. 26 del regolamento Consob n° 11522/98 .
In base alle nuove disposizioni di legge banche ed intermediari sono tenuti a :
1. operare in modo coerente con i principi e le regole generali del Tuf ;
2. rispettare le regole di funzionamento dei mercati in cui operano ;
3. astenersi da comportamenti che possano avvantaggiare un investitore a danno di un altro ;
4. eseguire con tempestività le disposizioni impartite dagli investitori ;
5. acquistare una profonda conoscenza degli strumenti finanziari ;
6. operare al fine di contenere i costi a carico degli investitori ;
7. ottenere da ogni servizio d’investimento il miglior risultato possibile, in relazione al grado di rischio prescelto dall’investitore (8).
Tali principi racchiudono in sé la sintesi di tutte le ulteriori regole che discendono dal rispetto dei principi generali di trasparenza e correttezza, che impongono agli intermediari di rappresentare chiaramente al cliente e di riportare nel contratto gli obblighi a cui il medesimo è tenuto, nonché le possibili conseguenze derivanti dal loro mancato rispetto (9).
Giova qui ricordare che anche il giudice di Mantova ha confermato un importante principio già contenuto nel T.u.f. citato (10), secondo il quale “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi d’investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta” .
Molto di rado le banche assolvono a tale onere . Capita anzi sempre più spesso che si oppongano anche alle richieste dei consulenti d’ufficio e di parte .
Nel caso in questione il giudice non ha ravvisato come provata la diligenza dell’istituto di credito che non si è fatto scrupolo di far investire in rischiosissimi bond argentina addirittura la metà dell’intero patrimonio mobiliare dei suoi clienti .
Ma non ha ritenuto il comportamento della banca in contrasto con il dettato dell’art. 21, per quanto riguarda la mancata segnalazione del conflitto di interessi (11).
Solo per completezza, dunque, si rammenta, in questa sede, che gli intermediari devono organizzarsi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitto d’interessi e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento, ma devono anche vigilare per l’individuazione dei conflitti d’interesse, fornendo preventiva informazione scritta all’investitore sulla natura e l’estensione dell’interesse conflittuale dell’intermediario e dell’espresso consenso scritto all’effettuazione della singola operazione (12).
OBBLIGHI INFORMATIVI
L’assolvimento degli obblighi informativi dell’intermediario ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell’investitore devono risultare da apposite evidenze interne di cui deve essere garantita l’immodificabilità e la conservazione (13) oltre che l’accesso all’investitore (14) .
Una serie di regole di condotta viene prevista in maniera più analitica dall’art. 28 del reg. 11522/98, che enuncia gli obblighi derivanti dai principi generali di ”conoscere il cliente” e di consentire allo stesso di fare scelte consapevoli .
KNOW YOUR CUSTOMER RULE
Banche ed intermediari finanziari all’inizio della prestazione dei servizi d’investimento devono informarsi sulla situazione del cliente (c.d. know your customer rule), e cioè :
1. devono domandare all’investitore notizie circa :
a. la sua esperienza in materia di investimenti ;
b. la sua situazione finanziaria e patrimoniale ;
c. la sua capacità d’investimento ;
d. i suoi obiettivi d’investimento ;
e. la sua propensione al rischio .
Il regolamento prevede espressamente che le informazioni sul cliente siano raccolte prima di iniziare la prestazione dei servizi d’investimento .
A questo riguardo v’è da dire che la Consob stabilisce che l’eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dai successivi contratti ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall’investitore .
2. devono consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari conforme all’allegato n. 3 del Regolamento Consob 11522/98;
3. devono fornire preventivamente all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento .
Tale obbligo deve intendersi di carattere continuativo e non si esaurisce in occasione della prima operazione (15) .
Anche il magistrato di Mantova ha riconosciuto che la “Banca convenuta doveva fornire una completa informazione scritta circa i rischi connessi a quella specifica operazione che il cliente intendeva porre in essere, informazione che” – non dimenticando che la tutela del risparmio è addirittura imposta dall’art. 47 della Costituzione – “necessariamente comprendeva l’indicazione, non generica, della natura altamente rischiosa dell’investimento operata dalle maggiori agenzie specializzate in materia, dovendosi ritenere, sotto tale profilo, che la Banca sia obbligata a conoscere tali dati e, conseguentemente, a riferirli al cliente”.
SUITABILITY DOCTRINE
L’art. 29 del regolamento Consob 11522/98 riprende un principio già noto negli ordinamenti del common law che impone all’intermediario di valutare l’adeguatezza dell’operazione (elemento oggettivo) rispetto al profilo dell’investitore (elemento soggettivo) per tipologia, oggetto, frequenza, o dimensione e di astenersi dall’effettuare operazioni non adeguate .
Sul punto occorre evidenziare che tale valutazione, per la complessità che essa riveste, deve essere effettuata dagli intermediari applicando procedure predefinite e omogenee (16) .
Non solo, ma devono anche informare il cliente delle ragioni per cui, in base alla procedura di valutazione predisposta dall’intermediario, una data operazione non sia adeguata, effettuando poi l’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, se telefonico, registrato su nastro magnetico .
A questo proposito è interessante il parere espresso dall’ex Presidente della Consob in persona, il Dott. Prof. Spaventa, che ha ribadito che :
“ … in nessun caso gli Intermediari sono esonerati dall’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’operazione disposta dai clienti, neanche nel caso in cui l’investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e finanziaria, obiettivi d’investimento e propensione al rischio; nel caso la valutazione andrà condotta in ossequio ai principi generali di correttezza, diligenza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui l’intermediario sia in possesso ( es. età, professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce della pregressa ed abituale operatività, situazione del mercato …” ) (17)
Per questo motivo chi scrive è d’accordo con coloro che dissentono dal giudizio espresso dal giudice di Mantova, secondo il quale la banca aveva correttamente segnalato l’inadeguatezza dell’operazione, limitandosi ad annotare sull’attestazione cartacea relativa alla seconda proposta di acquisto dei c.d. tango bonds per cui è causa, la dicitura “operazione non adeguata”, assolutamente e del tutto indecifrabile per qualsiasi investitore non professionale .
La banca, infatti, ha sì ottemperato all’obbligo della suitabilty doctrine, ma non ha dimostrato né di aver applicato procedure standardizzate, predefinite ed omogenee, né di aver espresso al cliente le ragioni dell’inadeguatezza dell’operazione de qua, né di aver seguito il parere dell’ex presidente della Consob sopra riportato .
Sussistono, dunque, argomentazioni più che fondate perché sul punto, la detta sentenza, possa essere riformata in appello .
Altri spunti di riflessione de iure condendo e de iure condendo
La sentenza in esame costituisce un importante precedente per gli oltre 400.000 investitori che, almeno per il momento, hanno perso tutto il loro risparmio investito in tango bonds.
Tali investimenti ( come altri in bond Parmalat, Cirio, Cerruti o Giacomelli ), possono essere impugnati di fronte al tribunale civile per ottenere in primis per il riconoscimento giudiziale di tutte quelle irregolarità eventualmente riscontrate in relazione alle disposizioni sopra elencate, e, successivamente, l’ annullamento di operazioni eseguite dalla banca in spregio a norme imperative di legge che determinano l’illiceità della causa di qualsiasi negozio giuridico ad esse contrario, ai sensi dell’art. 1343 c.c. (18), nonchè l’accertamento della nullità di tutte le operazioni che dovessero risultare prive del contratto scritto cliente-banca (19) .
Mentre a parere dello scrivente non pare neanche da escludersi la possibilità di proporre azioni di danno per responsabilità civile per false o erronee informazioni o per le ipotesi di omissione di informazioni doverose, fattispecie configurabili sia nell’ambito della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) , sia nell’ambito di quella contrattuale (at. 1218 c.c.) (20) .
Certo è che il riconoscimento di responsabilità delle banche e degli altri intermediari e degli altri enti, stati o paesi coinvolti – e mi riferisco alla Banca d’Inghilterra, al Fondo Monetario Internazionale, al governo argentino, ai brokers di Wall Street – sarà di per sè più che sufficiente per ridare un po’ di serenità e un po’ di fiducia a chi da troppo tempo non riesce più a trovarla per i troppi “imprevisti” che si sono verificati in materia di operazioni finanziarie (21).
In tale ottica si colloca anche la recentissima sentenza di lunedì 24 maggio 2004 del Tribunale Civile di Bari ( presidente della II sezione civile, dott. Luigi di Lalla ) che ha stabilito che un istituto campano deve restituire 26.000 €uro ad un risparmiatore barese che aveva investito la somma in bond argentina .
In sostanza il Tribunale ha riconosciuto che nel caso dell’investitore barese la banca ha venduto le obbligazioni argentine con le stesse modalità della sollecitazione al pubblico risparmio, quando invece il contratto doveva essere sottoscritto sotto forma di trattativa privata e dunque con minori vincoli di trasparenza in particolare nelle avvertenze dei rischi e, contrariamente al giudice di Mantova, nel caso specifico, ha rilevato anche il conflitto d’interesse .
La strada maestra, rapida e concreta, per il recupero dei soldi persi nei bond Argentina – che può essere intrapresa anche in altre analoghe situazioni di “risparmio tradito” (Parmalat, Cirio, etc.) – è dunque quella tracciata dalle due sentenze – e da alcuni interventi che hanno preceduto le dette due sentenze (22) – e riguarda la verifica della normativa vigente, dalla legge “Draghi” al “Compendio delle norme di attuazione al Testo Unico Finanziario” ( delibere Consob, Provvedimenti del Governatore della Banca d’Italia, decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, etc. ), riguarda la sollecitazione al pubblico e riguarda il trasferimento di tutte quelle notizie, informazioni e conoscenze necessarie ad ogni investitore non-addetto-ai-lavori per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento .
Giacchè chi si permette di divulgare attraverso i mass media messaggi dai toni allarmistici, del tutto falsi e privi di fondamento, mirati a mettere in evidenza una inesistente “mancanza di regole per la protezione degli investitori”, tale da considerare “i risparmiatori a rischio di nuovi bidoni dai bonds”, non ha ancora capito che “le banche non sono bancarelle di frutta e di verdura” e che “gli usi e le consuetudini” hanno invece lasciato spazio a draconiane norme di legge che impongono alle banche, con tutta certezza e con tutta chiarezza, ferree regole di condotta a tutela degli investitori ( … e non di altri … ) .
(Altalex, 11 agosto 2004. Articolo di Marcello Pastrengo)
_________________________
1 Tribunale di Savona, sent. n. 210 del 25 gennaio 2002
2 Tribunale Civile di Bari, sentenza del 24 maggio 2004
3 Fabio Boscherini, già presidente Egida
4 Il termine inglese “rating” significa, in italiano, valutazione . Compito delle agenzie di rating, come Moody’s e Standard & Poor’s è dunque quello di determinare il grado di affidabilità dei titoli di debito emessi da Paesi, istituzioni o aziende .
5 Con il termine “downgranding” si indica la revisione, in senso peggiorativo, di una valutazione precedente espressa dalle agenzie di rating sempre nei confronti del debito emesso da Paesi, istituzioni o aziende .
6 cfr. art. 21 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”
7 cfr. comunicazione Consob n. DI/9903880 del 14-5-1999
8 la c.d. regola della best execution
9 cfr. comunicazione Consob n. DI/99037128
10 cfr. art. 23, co.6, d.lgs. n. 58/98 cit. e comunicazione Consob n. DIN/88014
11 cfr. art. 21 d.lgs. n. 58/98 e art. 27 reg.Consob n. 11522/98
12 cfr. art. 27 reg. Consob n. 11522/98
13 cfr. art. 69 del “Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari”, adottato con delibera Consob n. 11522 dell’1 luglio 1998 e successivamente modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1° marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000 e n. 13082 del 18 aprile 2001
14 cfr. art. 28, co. 5, delibera Consob n. 11522/98
15 cfr. comunicazione Consob n. DI/98068218 e comunicazione Consb n. DI/30396 del 21-4-2000
16 cfr. comunicazione Consob n. DI/99091709
17 Comunicazione Consob n. DI/30396 del 21.4.2000
18 sentenza Trib. Savona n° 210 del 25/1/2002
19 art. 23 TUF e art. 30 Reg. Consob cit
20 Alpa-Bessone, Ranieri, Trimarchi e altri
21 Solo per dovere di cronaca si informa che anche a Savona si è costituito un comitato composto da investitori e professionisti indipendenti da ogni lobby bancaria che verificherà, caso per caso, l’esistenza delle condizioni per agire giudizialmente o stragiudizialmente per il recupero delle minusvalenze realizzate con tali investimenti e dei danni tutti subiti e subendi .
22 v., ex multis, Marcello G. Pastrengo, “Bond Argentini : spunti di riflessione sulle luci e sulle ombre – de iure condito e de iure condendo – della responsabilità delle banche e della Consob”, 2002, in “dirittobancario.it” e “bancalex.it” .